Regolamento elettorale
REGOLAMENTO DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO
L’Assemblea Generale,
VISTO l’art. 5 dello Statuto,
CONSIDERATO necessario disciplinare le modalità di elezione del Consiglio con l’obiettivo di valorizzare il contributo dell’Assemblea Generale, e quindi rafforzare la sua capacità di perseguire gli scopi sociali indicati all’art. 2 dello Statuto,
ha adottato, con la presente deliberazione, il regolamento delle elezioni del Consiglio:
Art. 1
DIRITTO DI VOTO
Ogni elettore dispone di un voto e può esprimere quattro preferenze.
Art. 2
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
- Le candidature al Consiglio sindacale dovranno pervenire alla Commissione elettorale a decorrere dal ventunesimo giorno antecedente la scadenza del mandato del Consiglio uscente. Il periodo di presentazione delle candidature si protrarrà per sette giorni. Il Consiglio Sindacale provvede a ricordare tale scadenza ai soci mediante l’invio di una specifica comunicazione da diramare con opportuno anticipo, a partire comunque dall’inizio del mese precedente a quello di presentazione delle candidature.
- Le candidature sono individuali.
- I candidati che intendano diffondere materiale propagandistico possono chiedere alla Segreteria del Sindacato, entro il giorno feriale immediatamente precedente l'inizio del periodo di voto, di provvedere all’invio dello stesso materiale: l’invio sarà effettuato per via telematica a tutti soci, entro tale data.
- Nel caso in cui, il giorno successivo alla data di chiusura del periodo previsto per la presentazione delle candidature, non si sia raggiunto il numero minimo di candidature, pari a sei di cui almeno tre di funzionari in servizio a Roma, il presidente della commissione elettorale informa il consiglio e avvia le procedure di prolungamento del periodo di presentazione delle candidature, stabilendone un nuovo termine.
Art. 3
SISTEMA DI VOTO
- Il processo di votazione si svolge per via telematica.
- I Soci verranno iscritti al voto telematico con il proprio indirizzo elettronico ministeriale, tranne per coloro che avessero fatto pervenire, entro il giorno di chiusura del periodo di presentazione delle candidature, alla Commissione Elettorale, tramite la Segreteria, esplicita richiesta di potersi iscrivere al voto telematico con un indirizzo elettronico personale differente.
- Sulla scheda telematica per l'elezione dei membri del Consiglio Sindacale figurerà l'intero elenco dei candidati, posti in ordine alfabetico. La scheda riporterà l'indicazione del numero massimo di candidati per i quali l'elettore potrà esprimere il suo voto, pari a quattro preferenze, e sarà configurata in modo tale da impedire l’espressione di un numero di preferenze superiore a quello consentito. L’opzione scheda bianca resta comunque garantita dal sistema.
Art. 4
PROCEDURE DI VOTO
- La Commissione elettorale si avvale della segreteria e, per accelerare la costituzione del nuovo Consiglio, a decorrere dal settimo giorno antecedente la data di fine del mandato del Consiglio uscente, trasmetterà a tutti i Soci che saranno risultati iscritti alla data di chiusura del periodo di presentazione delle candidature, una e-mail contenente i codici necessari per poter effettuare la procedura di abilitazione al voto telematico.
- La procedura di abilitazione al voto sarà effettuabile dal primo momento di inizio del voto e per l’intero periodo dello stesso. Essa è necessaria per garantire l’unicità e la segretezza del voto ed è svolta direttamente dal singolo iscritto sotto la propria personale responsabilità.
- Appena portata a termine da parte del singolo Socio l’operazione di abilitazione, il sistema di voto trasmetterà automaticamente, in tempo reale, allo stesso indirizzo personale del Socio, una e-mail contenente il link al quale il Socio dovrà collegarsi per accedere alla scheda elettorale e così poter procedere immediatamente all’effettuazione del voto.
- Alle 19, ora di Roma, del giorno di conclusione del mandato del Consiglio uscente, momento di chiusura del voto telematico, il sistema viene disabilitato.
Art. 5
OPERAZIONI DI SCRUTINIO, PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
E INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO
- Il primo giorno lavorativo, secondo il calendario italiano, successivo alla data di chiusura delle operazioni di voto di cui all’art. 4, la Commissione Elettorale procede allo scrutinio nei locali della Segreteria, adibiti a seggio elettorale. Durante lo scrutinio, l’accesso al seggio elettorale è consentito solo ai componenti della Commissione Elettorale e al personale di Segreteria, espressamente autorizzato dalla Commissione.
- L’accesso alla schermata con i risultati definitivi (numero dei votanti e dato aggregato dei voti di preferenza) è subordinato all’inserimento di due password (entrambe convalidate con la procedura del cambio di password) scelte personalmente – e autonomamente, all’insaputa l’uno dall’altro - dal Presidente della Commissione elettorale e da almeno un altro membro della Commissione all’atto dell’avvio del programma per l’effettuazione del voto telematico.
- A scrutinio ultimato, il Presidente della Commissione Elettorale stila il verbale con i risultati delle elezioni e proclama gli eletti al nuovo Consiglio. In caso di eguale numero di voti, viene data precedenza al candidato con maggiore anzianità di servizio. Quindi, il Presidente impartisce all’Ufficio di Segreteria del SNDMAE le disposizioni necessarie alla convocazione, da parte del Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti, della prima riunione del Consiglio.
Art. 6
PRESIDENZA PRO TEMPORE DEL CONSIGLIO
In occasione della prima riunione, il consigliere che ha ottenuto il maggior numero dei voti assume la presidenza pro tempore del consiglio fino all’elezione del presidente.
Art. 7
DIMISSIONI O DECADENZA DEI CONSIGLIERI
In caso di dimissioni, decadenza o impedimento di uno o più Consiglieri, questi vengono sostituiti dai primi dei non eletti, ferma restando la riserva prevista.
Art. 8
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI ELETTORALI
La Commissione elettorale dispone la conservazione almeno per un anno della raccolta dei due messaggi relativi a ciascun Socio (avvenuta abilitazione e avvenuta votazione) ricevuti a conferma di ciascuna delle due operazioni effettuate a norma dell’art. 4; di una copia della stampa dei risultati dello scrutinio; nonché del
verbale di cui all’art. 5.