PARTE I
COSTITUZIONE, SCOPI E STATUS DI SOCIO
Art. 1
Costituzione
Il Sindacato Nazionale Dipendenti Ministero Affari Esteri è costituito in Roma presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Esso è apolitico.
Art. 2
Scopi
Il Sindacato tutela gli interessi dei dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; favorisce riforme per il miglioramento delle carriere e dei servizi; promuove il perfezionamento professionale degli iscritti; svolge azione di assistenza economica, sociale e morale a beneficio degli iscritti.
Art. 3
Soci
Sono membri del Sindacato i dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la cui domanda di ammissione sia stata accettata. I soci non più in servizio che ne facciano esplicita richiesta sono iscritti nell’elenco speciale dei soci in pensione, eleggono un proprio rappresentante in seno al consiglio e hanno diritto di voto in assemblea. Lo status di socio termina per volontà del socio, per cessazione dal rapporto di lavoro con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o per mancato rispetto dei doveri sociali.
Art. 4
Diritti e doveri dei soci
Ciascun socio ha diritto di partecipare alla vita del Sindacato e di essere informato sulle vicende e sullo svolgimento degli affari sociali e della carriera diplomatica. Ha il dovere di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni prese dagli organi sindacali.
Art. 5
Norme fondamentali
Lo Statuto, il regolamento elettorale, il regolamento dei rapporti con i soci sono le norme fondamentali del Sindacato. Essi vengono adottati con deliberazione dell’assemblea generale.
Art. 6
Quota sociale
La quota sociale è fissata dal consiglio.
PARTE II
ORGANI SINDACALI
Art. 7
Organi
Il Sindacato dispone di un quadro organico per perseguire i suoi scopi. Sono organi del Sindacato:
Art. 8
Assemblea generale
L'assemblea generale è l’organo sovrano del Sindacato. È convocata dal consiglio in via ordinaria entro il quarantacinquesimo giorno dalle elezioni per il consiglio per discuterne la relazione sull’attività svolta e approvarne il bilancio, discutere e approvare il programma di lavoro del consiglio entrante, eleggere tra i soci i membri della commissione di vigilanza e della commissione elettorale. L’assemblea generale è convocata in via straordinaria ogni volta che le vicende del Sindacato lo richiedano su istanza del consiglio o della commissione di vigilanza o su richiesta di un decimo dei Soci.
Per le modalità di svolgimento dell’Assemblea Generale si rinvia all’apposito regolamento.
Art. 9
Consiglio
1. Il consiglio amministra il sindacato e svolge ogni attività ritenga opportuna per realizzarne gli scopi. È composto da undici soci, di cui al massimo quattro in servizio o già assegnati all’estero al momento dell’insediamento. Il consiglio è assistito da una segreteria.
2. Il consiglio sceglie tra i suoi membri in servizio a Roma il presidente, il vicepresidente e il segretario esecutivo. Il presidente viene scelto tra i tre consiglieri in servizio a Roma più votati; al primo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri; al secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice. Il consiglio sceglie con le stesse modalità il segretario esecutivo. E’ vicepresidente il consigliere in servizio a Roma con meno di dieci anni di servizio più votato; è vicepresidente chi ha ottenuto più voti tra gli altri membri del Consiglio se il presidente o il segretario esecutivo hanno meno di 10 anni di servizio.
3. Il mandato elettorale dura un anno. Il consiglio approva il distacco sindacale dei suoi membri in servizio a Roma, in conformità con lo Statuto dei lavoratori e l’accordo di categoria. Il Sindacato corrisponde ai funzionari in distacco sindacale le componenti retributive eventualmente non corrisposte dall’Amministrazione.
4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento di uno o più consiglieri, questi vengono sostituiti dai primi dei non eletti tra i candidati alle ultime elezioni, come da graduatoria stabilita ai sensi del Regolamento elettorale, ferma restando la riserva prevista per i funzionari con meno di 10 anni di servizio di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Il numero minimo di consiglieri affinché il consiglio sia regolarmente costituito è di sei, con almeno tre consiglieri in servizio a Roma. In caso di numero inferiore, la commissione di vigilanza accerta tale circostanza, dichiara il consiglio sciolto e il suo presidente assume l'incarico di commissario straordinario con il compito di indire le elezioni entro quindici giorni e amministrare il sindacato sino all’insediamento del nuovo consiglio.
6. Per tutto quanto non qui disciplinato si rimanda al Regolamento interno del Consiglio Sindacale ed al Regolamento delle elezioni del Consiglio.
Art. 10
Comitato esecutivo
Il consiglio conferisce una delega generale di cura dell’amministrazione al presidente, al vicepresidente e al segretario esecutivo, che la esercitano collegialmente come comitato esecutivo. Esso svolge l'azione decisa dal consiglio sindacale e riferisce a questo in ogni riunione.
In caso di rinuncia, trasferimento all’estero o successive dimissioni da una delle cariche suddette, il consiglio sindacale elegge in sostituzione del rinunciante un membro del consiglio in servizio a Roma, senza restrizione di candidature. In caso di parità, viene eletto il consigliere in servizio a Roma che abbia riportato il maggior numero di voti in occasione delle elezioni del consiglio sindacale.
Art. 11
Presidente
Il presidente rappresenta il sindacato, ne convoca il consiglio e lo presiede. Espone all’assemblea generale le linee programmatiche del consiglio all’inizio del mandato e al suo termine presenta una relazione sull’attività svolta. Il vicepresidente ne svolge le funzioni in caso di indisponibilità.
Art. 12
Segretario esecutivo
Il segretario esecutivo è responsabile dell’organizzazione del Sindacato. Custodisce il libro dei soci, i libri dei verbali e delle deliberazioni del consiglio e dell’assemblea generale. Esercita la funzione di tesoriere.
Art. 13
Commissione di vigilanza
La commissione di vigilanza è composta di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea generale tra i soci. I suoi membri non possono ricoprire altre cariche sindacali; il loro mandato dura fino all’assemblea generale ordinaria successiva ed è rinnovabile. Veglia all’applicazione e all’esatta interpretazione dello statuto e funge da organo di appello avverso le delibere del consiglio nelle ipotesi previste nel regolamento dei rapporti con i soci. Accerta la tenuta regolare dei conti del Sindacato. Può convocare l'assemblea generale straordinaria. Elegge tra i suoi membri il proprio presidente; questi è commissario straordinario in caso di scioglimento anticipato del consiglio.
Il suo presidente o altro membro designato ha diritto di assistere alle riunioni del consiglio.
Art. 14
Commissione elettorale
La commissione elettorale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea generale tra i soci. Elegge tra i suoi membri il proprio presidente. È responsabile dell’esecuzione del regolamento elettorale. I suoi membri non possono ricoprire altre cariche sindacali; il loro mandato dura fino all’assemblea generale ordinaria successiva ed è rinnovabile.
PARTE III
ELEZIONI DEL CONSIGLIO
Art. 15
Voto
Il voto è un dovere e un diritto di tutti i soci. Il regolamento elettorale ne disciplina l’esercizio.
Art. 16
Costituzione del consiglio
Sono eletti membri del consiglio gli undici candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; in caso di parità è privilegiato il candidato con maggiore anzianità di servizio; quattro posti sono riservati ai soci aventi meno di dieci anni di servizio. I soci iscritti nell’elenco speciale dei soci in pensione eleggono, con elezioni separate successive all’insediamento del nuovo consiglio, un rappresentante nel consiglio con diritto di voto limitatamente alle questioni di interesse dei pensionati.
PARTE IV
GESTIONE SOCIALE
Art. 17
Risorse economiche
1. Le entrate sociali sono costituite dalle quote degli iscritti e da eventuali altri contributi o proventi. Il consiglio ne è responsabile per la durata del mandato. Il segretario esecutivo redige il bilancio, che il consiglio presenta all'assemblea generale corredato dalla relazione della commissione di vigilanza. Il segretario esecutivo custodisce il fondo del Sindacato ed è responsabile delle spese ordinarie.
2. È esclusa qualsiasi attività di carattere commerciale. Gli avanzi di gestione sono utilizzati esclusivamente per perseguire gli scopi sociali.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
Scioglimento
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
Art. 19
Revisione dello Statuto
Lo Statuto, il regolamento elettorale e il regolamento dei rapporti con i soci possono essere modificati, su proposta del consiglio, ovvero su richiesta della Commissione di Vigilanza o di almeno un decimo degli iscritti, con deliberazione dei Soci a maggioranza dei due terzi dei votanti, per via telematica svolta con le medesime modalità dell’elezione del consiglio. L’Assemblea Generale prende successivamente atto di tale voto e rende operative le modifiche.
Art. 20
Potere regolamentare del Consiglio
Il consiglio adotta regolamenti per l'ulteriore disciplina dell'attività sindacale, in particolare il regolamento interno del consiglio stesso e il regolamento dell’assemblea generale, e può modificarne il contenuto. Non ha tali facoltà per quanto riguarda la commissione di vigilanza e la commissione elettorale.