Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
 
 
 
chi siamo
 
Statuto
 
Organi statutari
Presidente

Comitato esecutivo

Consiglio sindacale

Commissione elettorale

Commissione vigilanza

Consiglieri Rappresentanti di Area

Rappresentante soci in pensione
 
Regolamento elettorale
 
Segreteria
 
Mozione 2022
 
Iscriviti al Sindacato
Moduli iscrizione

Dati sul tesseramento
 
Assemblee
Assemblea 2022

Video lavori 2022

Bilancio Consuntivo 2021

Relazione Commissione di vigilanza

Bilancio Preventivo 2022

Comunicato stampa, 5.7.22

Comunicato stampa, 6.7.22

Mozione 2022

Documento Assemblea Piano straordinario politica estera

Documento Assemblea Rinnovo accordo

Documento Assemblea Scorrimenti

Documento Assemblea Statuto

Galleria fotografica lavori 2022

Assemblea 2021

Video lavori 2021

Bilancio Consuntivo 2020

Relazione Commissione di vigilanza

Bilancio Preventivo 2021

Comunicato stampa, 6.7

Mozione 2021

Galleria fotografica lavori 2021

Assemblea 2020

Video lavori 2020

Bilancio Consuntivo 2019

Relazione Commissione di vigilanza

Bilancio Preventivo 2020

Comunicato stampa, 7.7

Mozione 2020

Assemblea 2019

Video lavori 2019

Trascrizione dei lavori 2019

Mozione 2019

Galleria fotografica lavori 2019

Assemblea 2018

Video lavori 2018

Trascrizione dei lavori 2018

Mozione 2018

Galleria fotografica lavori 2018

Assemblea 2017

Video lavori 2017

Trascrizione dei lavori 2017

Mozione 2017

Galleria fotografica lavori 2017

Assemblea 14 luglio 2016

Video lavori 14 luglio 2016

Trascrizione dei lavori 14 luglio 2016

Mozione 14 luglio 2016

Galleria fotografica lavori 14 luglio 2016

Assemblea 2016

Video lavori 2016

Trascrizione dei lavori 2016

Mozione 2016

Galleria fotografica lavori 2016

Assemblea 2015

Video lavori 2015

Trascrizione dei lavori 2015

Mozione 2015

Galleria fotografica lavori 2015

Assemblea 2014

Video lavori 2014

Trascrizione dei lavori 2014

Galleria fotografica lavori 2014

Relazione programmatica 2014

Relazione Presidente uscente 2014

Mozione 2014

Studio ISPI costi politica estera

Assemblea 2013

Video lavori 2013

Trascrizione dei lavori 2013

Galleria fotografica lavori 2013

Assemblea 2012

Relazione programmatica

Relazione presidente uscente

Mozione 2012

Trascrizione dei lavori

Archivio assemblee
 
Chi eravamo
Chi ci ha dato lustro

Atto costituzione

Verbale costituzione

"Solidarietà" (1946)
 
Foto
 
Video
 
 
Statuto  Statuto
 

COSTITUZIONE

Art. 1

E' costituito in Roma, presso il Ministero degli Affari Esteri, il "Sindacato Nazionale Dipendenti Ministero Affari Esteri".
L'Associazione è apolitica.

 

SCOPI

Art. 2

Il Sindacato ha lo scopo di:
a)      tutelare gli interessi dei dipendenti del Ministero degli Affari Esteri;

  1. studiare e promuovere eventuali riforme per il miglioramento delle carriere e dei servizi;
  2. promuovere l'elevazione culturale degli iscritti e il loro perfezionamento professionale mediante pubblicazioni, studi, conferenze, ricerche, relazioni, contatti con Associazioni affini in Italia ed all’estero;
  3. svolgere azione di assistenza economica, sociale e morale a beneficio degli iscritti, anche al fine di migliorare l’ambiente e la qualità del lavoro.

 

APPARTENENZA AL SINDACATO

Art. 3

         Fanno parte del Sindacato quei dipendenti del Ministero Affari Esteri, in Italia e all'estero, la cui domanda di ammissione sia stata accettata.
Possono altresì far parte del Sindacato tutti coloro che si siano resi particolarmente benemeriti verso il Sindacato stesso. Essi avranno la qualifica di soci onorari.
I Soci pensionati che inoltrino esplicita richiesta di permanenza nel Sindacato verranno iscritti nell'elenco speciale dei Soci in pensione.
I Soci in pensione pagano una quota sociale ridotta, pari alla metà della quota corrisposta dai Segretari di Legazione in servizio in sede. Essi non hanno diritto di voto alle Elezioni per il rinnovo del Consiglio sindacale.

 Annualmente e comunque dopo l'entrata in carica del nuovo Consiglio sindacale, i Soci in pensione designano, con modalità stabilite in accordo con il Consiglio stesso, un proprio rappresentante con diritto di voto, abilitato a partecipare, su invito del Consiglio, alle riunioni che riguardano le problematiche relative ai pensionati.

Art. 4

Gli iscritti hanno il dovere di osservare lo Statuto e le deliberazioni prese dagli Organi sindacali.

Art. 5

Le domande di ammissione vengono presentate al Consiglio Sindacale che nella sua prima riunione le accoglie o, con giudizio motivato, le respinge. Contro le decisioni del Consiglio Sindacale può essere presentato ricorso dall'interessato alla Commissione di Vigilanza nel termine di due mesi dalla data della notifica. Le decisioni della Commissione di Vigilanza sono inappellabili.

Art. 6

La quota sociale annuale è fissata dal Consiglio Sindacale.

Art. 7

         Si cessa di far parte del Sindacato:

  1. per dimissioni;
  2. per definitiva cessazione di appartenenza al Ministero Affari Esteri, fatti salvi i casi di cui all’art. 3, comma 3 e ss.;
  3. per morosità di pagamenti;
  4. per inadempienza ai doveri di cui all'articolo 4 o per cattiva condotta.

Art. 8

         La cessazione della appartenenza al Sindacato è deliberata dal Consiglio Sindacale. Nei casi previsti dal comma d) dell'articolo precedente la Commissione di Vigilanza deve svolgere una preventiva inchiesta nel corso della quale siano contestati all'iscritto gli addebiti e ne siano ascoltate le giustificazioni.

 

ORGANI SINDACALI

Art. 9

         Sono Organi del Sindacato:

  1. l'Assemblea Generale;
  2. il Consiglio Sindacale;
  3. il Comitato Esecutivo;
  4. il Presidente;
  5. i Consiglieri Rappresentanti di Area;
  6. la Commissione di Vigilanza;
  7. la Commissione Elettorale.

 

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 10

         L'Assemblea Generale in sessione ordinaria è convocata dal Consiglio Sindacale uscente ogni anno e deve riunirsi entro trenta giorni dall’elezione del nuovo Consiglio, per:

  1. discutere la relazione del Consiglio Sindacale uscente sull’attività svolta nell’anno precedente;
  2. discutere ed approvare il bilancio consuntivo;
  3. discutere la relazione del Presidente entrante ed approvare una mozione programmatica;
  4. discutere e approvare il bilancio preventivo;
  5. eleggere i membri della Commissione di Vigilanza;
  6. nominare la Commissione elettorale per l'elezione del successivo Consiglio Sindacale;
  7. trattare gli altri argomenti posti all'Ordine del giorno.

Art. 11

         L'Assemblea Generale può essere convocata in sessione straordinaria:

  1. per deliberazione del Consiglio Sindacale;
  2. su richiesta scritta da parte di almeno 1/10 degli iscritti;
  3. a richiesta della Commissione di Vigilanza.

         Nel caso di cui alla lettera c) la riunione deve aver luogo entro 15 giorni dalla data della presentazione della richiesta.
Il Consiglio Sindacale deve provvedere alla convocazione di cui alla lettera b) entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta e l'Assemblea Generale deve aver luogo non oltre il 30° giorno dalla presentazione della richiesta stessa.

Art. 12

         La convocazione dell'Assemblea Generale è fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi all'albo del Sindacato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Il Consiglio Sindacale provvederà inoltre a inviare copia dell'avviso direttamente a tutti gli iscritti.

Art. 13

         Il quorum di validità delle Assemblee Ordinarie è in prima convocazione la metà degli iscritti più uno. In seconda convocazione le Assemblee sono valide qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

Art. 14

         Le deliberazioni, salvo diverse disposizioni previste dal presente Statuto, sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Avvengono per appello nominale o per scrutinio segreto quando, su proposta di un iscritto, l'Assemblea così decida o quando venga richiesto da almeno venti iscritti.
Nel caso di concorrenza di proposte tendenti alla votazione per appello nominale ed a scrutinio segreto, la decisione spetta al Presidente dell'Assemblea.

Art. 15

         Ciascun iscritto ha diritto ad un voto. Gli iscritti possono farsi rappresentare, nel caso di votazioni per appello nominale o a scrutinio segreto, con delega scritta. Ciascun iscritto non può rappresentare più di un iscritto.

Art. 16

         L'Assemblea elegge di volta in volta fra i presenti il proprio Presidente scegliendolo tra coloro che non rivestano cariche sindacali.

Art. 17

         Per le deliberazioni dell'Assemblea fa fede il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea stessa e dal Segretario verbalizzante da questi nominato.

 

CONSIGLIO SINDACALE

Art. 18

Il Consiglio Sindacale è composto da nove membri, eletti secondo le modalità di cui all’art 28.
Il mandato del Consiglio Sindacale ha la durata di un anno.
Il Consiglio Sindacale svolge ogni attività ritenga opportuna per la realizzazione dei fini fissati dal presente Statuto e dalla Assemblea Generale.
Il Consiglio decide anche dell’assunzione o del licenziamento del Personale adibito alla Segreteria amministrativa e dell’attività di consulenza richiesta a professionisti esterni.
Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Comitato Esecutivo.
Il Consiglio può invitare alle sue riunioni Soci con particolari competenze, professionalità e rappresentatività.

Art. 19

         Il Consiglio Sindacale elegge nel suo seno e per la durata del proprio mandato:

  1. il Presidente;
  2. il Vice Presidente;
  3. il Segretario Esecutivo.

         Il Presidente convoca il Consiglio Sindacale e firma il verbale della seduta del Consiglio stesso. Ha voto dirimente in questioni di procedura. In caso di una sua indisponibilità, le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente.
Il Consiglio Sindacale è competente a decidere su questioni di carattere generale e dà direttive al Comitato Esecutivo.
Ciascun Consigliere riceve, all’inizio del mandato, una o più deleghe, relativamente alla trattazione di argomenti di interesse sindacale, sui quali riferisce al Consiglio periodicamente. In caso di impedimento a partecipare a riunioni concernenti la materia delegata, incarica un suo sostituto pro-tempore.
In caso di dimissioni, decadenza o impedimento di uno o più Consiglieri, questi vengono sostituiti dai primi dei non eletti tra i candidati alle ultime elezioni, come da graduatoria stabilita ai sensi dell’art. 28, ferma restando la riserva prevista dal quarto comma dello stesso articolo. Pertanto, nel caso in cui il Consigliere da sostituire sia un socio avente meno di dieci anni di permanenza in servizio, il posto vacante nel Consiglio verrà assegnato al primo socio presente in graduatoria, ove esista, avente meno di dieci anni di permanenza in servizio.
In caso di assegnazione all’estero di un membro del Consiglio, questi è tenuto a rassegnare tempestivamente le dimissioni. In ogni caso, egli decade dalla carica di Consigliere il giorno dell’assunzione all’estero.
Il numero minimo di Consiglieri affinché il Consiglio sia regolarmente costituito è di cinque. Qualora il numero dei Consiglieri venisse a risultare inferiore a cinque, la Commissione di Vigilanza, accertata tale circostanza, dichiara il Consiglio sciolto e i Consiglieri decadono dall'incarico. Il Presidente della Commissione di Vigilanza assume l'incarico di Commissario straordinario con il compito specifico di gestire il Sindacato sino alla elezione del nuovo Consiglio. Unicamente per gli atti di ordinaria amministrazione del Sindacato egli può avvalersi dei membri del Comitato Esecutivo uscente.
Il Presidente della Commissione di Vigilanza, nella sua veste di Commissario straordinario, indice, di concerto con il Presidente della Commissione Elettorale,  le nuove Elezioni entro 15 giorni dalla data di scioglimento del Consiglio, in modo tale che il nuovo Consiglio entri in carica entro 60 giorni dalla cessazione del vecchio.
L'incarico di Commissario straordinario è conferito al Presidente della Commissione di Vigilanza anche nel caso di cui al secondo comma dell'art. 30, all'indomani della cessazione del mandato del Consiglio e in presenza di avvenuta dichiarazione di nullità delle procedure elettorali a cura del Presidente della Commissione Elettorale.

Art. 20

        Il Consiglio Sindacale si riunisce in via ordinaria una volta al mese. Ogni trimestre, il Consiglio Ordinario viene convocato almeno una volta nel formato allargato alla partecipazione dei Consiglieri Rappresentanti di Area, di cui all'art. 24. La partecipazione di questi ultimi è assicurata tramite teleconferenza.
In via straordinaria il Consiglio Sindacale viene convocato dal Presidente e quando ne sia rappresentata richiesta dal Comitato Esecutivo o da almeno la metà dei Membri del Consiglio stesso.
Le riunioni del Consiglio Sindacale sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Qualora una votazione si concluda in parità, è dato valore dirimente al voto del Presidente. La votazione avviene normalmente per alzata di mano; avviene per appello nominale o per scrutinio segreto quando, su proposta di un iscritto, il Consiglio così decida.

 

COMITATO ESECUTIVO

Art. 21

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario Esecutivo.
In occasione della prima riunione, il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero dei voti assume la presidenza pro tempore, fino all’elezione del Presidente.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Sindacale tra i tre Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti in occasione delle elezioni del Consiglio Sindacale. Al primo scrutinio è richiesto il voto favorevole a maggioranza assoluta; al secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice. In caso di parità, viene eletto il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti in occasione delle elezioni del Consiglio Sindacale.
Una volta eletto il Presidente, il Consiglio elegge, con le stesse modalità, il Segretario Esecutivo, tra i restanti tre Consiglieri più votati.
E’ eletto Vice Presidente il membro del Consiglio con meno di 10 anni di permanenza in servizio che abbia riportato il maggior numero di voti in occasione delle elezioni del Consiglio Sindacale. Qualora il Presidente o il Segretario Esecutivo sia/siano stato/i eletto/i fra i membri del Consiglio aventi meno di 10 anni di permanenza in servizio, è eletto Vice Presidente il Consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti a prescindere dagli anni di permanenza in servizio.
In caso di rinuncia o di successive dimissioni da una delle cariche di cui sopra il Consiglio Sindacale elegge  in  sostituzione del rinunciante un membro del Consiglio senza restrizioni di candidature. Al primo scrutinio è richiesto il voto favorevole a maggioranza assoluta; al secondo scrutino è sufficiente la maggioranza semplice. In caso di parità, viene eletto il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti in occasione delle elezioni del Consiglio Sindacale.
Il Segretario Esecutivo è responsabile dell’organizzazione del Sindacato, delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio. Egli esercita la funzione di tesoriere ed attende ai rapporti ordinari con l’Amministrazione.

Art. 22

Il Comitato Esecutivo tiene contatti con l'Amministrazione e con gli altri organi Amministrativi e Sindacali.
Il Comitato Esecutivo svolge l'azione indicatagli dal Consiglio Sindacale e riferisce a questo, in ogni riunione, del suo operato. E' responsabile in solido verso il Consiglio Sindacale.
Qualora successivamente alla riunione del Consiglio intervengano fatti che rendono opportuna un’azione o una presa di posizione del Sindacato, il Comitato Esecutivo si riunisce per esaminare la situazione. Esso valuta preliminarmente la necessità di convocare il Consiglio, tenendo conto, in particolare, dell’eventuale richiesta in tal senso da parte di un membro del Consiglio.
Qualora il Comitato Esecutivo non ritenga di convocare il Consiglio, esso diffonde immediatamente ai membri del Consiglio copia delle decisioni che intende adottare, lasciando un breve spazio di tempo per consentire ai membri del Consiglio di pronunciarsi al riguardo. Ove sussistano motivi di urgenza o di altra natura che impediscano di seguire tale procedura, il Comitato Esecutivo provvede comunque ad informare il Consiglio senza indugio delle decisioni adottate. Esse sono in ogni caso esaminate nella prima riunione utile del Consiglio.

 

PRESIDENTE

Art. 23

Il Presidente è il rappresentante del Sindacato in sede amministrativa e legale. Convoca le riunioni del Comitato esecutivo e del Consiglio Sindacale e ne fissa l’ordine del giorno. Egli può inoltre convocare riunioni straordinarie del Consiglio, sentiti gli altri membri del Comitato Esecutivo.
All’inizio del mandato espone, dinnanzi all’Assemblea Generale, le linee programmatiche del Consiglio; al termine del mandato, nella stessa sede, presenta una relazione sull’attività svolta dal Consiglio.

 

CONSIGLIERI RAPPRESENTANTI DI AREA

Art. 24

I Soci in servizio all’estero costituiscono Sezioni periferiche del Sindacato presso ciascuna delle seguenti aree geografiche:

- Europa Occidentale;
- Europa Orientale;
- America Settentrionale;
- America Latina;
- Africa;
- Asia e Oceania.

Annualmente e comunque dopo l'entrata in carica del nuovo Consiglio sindacale, i Soci di ciascuna di queste Aree designano, con modalità stabilite in accordo con il Consiglio stesso, un proprio Consigliere Rappresentante di Area al Consiglio Ordinario allargato alla partecipazione dei Consiglieri Rappresentanti di Area, da tenersi ogni tre mesi nel formato di teleconferenza.
In particolare, il Consigliere Rappresentante di Area provvede a promuovere tra i membri della Sezione la discussione sindacale, formula proposte in ordine alle esigenze specifiche della propria Area geografica di servizio, contribuisce alla formulazione di proposte da parte degli organi collegiali del Sindacato.

 

COMMISSIONE DI VIGILANZA

Art. 25

         L'Assemblea Generale Ordinaria elegge ogni anno una Commissione di Vigilanza composta di tre membri effettivi e due supplenti con il compito di:

  1. curare l'applicazione e l'esatta interpretazione dello Statuto;
  2. rivedere i conti alla fine dell'anno;
  3. esprimere il proprio parere circa l'adempienza dei doveri di cui all'art. 4;
  4. procedere a inchieste nei casi previsti dalla lettera d) dell'art. 7 secondo quanto stabilito nell'art. 8.

In caso di cessazione dalle funzioni per dimissioni o altri motivi di un membro della Commissione di Vigilanza, egli verrà sostituito da uno dei membri supplenti nominato dai rimanenti membri effettivi.
Nella sua prima riunione, la Commissione di Vigilanza elegge tra i suoi membri il proprio Presidente.
Il Presidente della Commissione di Vigilanza assume la carica di Commissario straordinario del Sindacato nei casi previsti dall'art. 19.

Art. 26

         I Membri della Commissione di Vigilanza non possono ricoprire altre cariche sindacali e devono essere scelti tra gli iscritti che abbiano la necessaria preparazione giuridica o sindacale.

Art. 27

         La Commissione di Vigilanza ha la facoltà di:

  1. presenziare con uno dei propri Membri alle riunioni del Consiglio Sindacale;
  2. far convocare l'Assemblea Straordinaria.

 

ELEZIONI

Art. 28

Tutti i soci effettivi concorrono all’elezione del Consiglio Sindacale, secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale, allegato al presente statuto.
Ogni elettore può esprimere un massimo di quattro preferenze.
Sono eletti membri del Consiglio Sindacale i nove candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità l’ordine di graduatoria verrà stabilito in base all’età, privilegiando il candidato meno giovane.
Non sono previste riserve di posti per carriere o categorie; peraltro, fra i nove rappresentanti eletti, tre posti sono riservati ai soci aventi meno di dieci anni di permanenza in servizio, ancorché non abbiano raggiunto il quorum di voti necessario per essere eletti.

 

COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 29

L’Assemblea Generale Ordinaria provvede alla nomina dei membri della Commissione Elettorale, che resta in carica fino all’Assemblea Ordinaria successiva.
La Commissione Elettorale si compone di tre membri effettivi, tra i quali un Presidente, e due membri supplenti, che subentrano in caso di dimissioni o impedimento dei membri effettivi.
La Commissione Elettorale è responsabile delle procedure di elezione del Consiglio sindacale, secondo le modalità di cui al Regolamento Elettorale allegato al presente Statuto.
I membri della Commissione Elettorale non possono ricoprire altre cariche sindacali.

Art. 30

         Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di cinque candidati alle Elezioni per il rinnovo del Consiglio, il Presidente della Commissione Elettorale, informato il Consiglio, avvia le procedure di prolungamento del periodo di presentazione delle candidature, di cui al Regolamento Elettorale allegato al presente Statuto.
Qualora, decorso tale periodo, si riproponesse il caso di mancato raggiungimento del numero minimo di candidature, il Presidente della Commissione Elettorale dichiarerà nulle le operazioni elettorali e investirà del problema il Presidente della Commissione di Vigilanza affinché, all'indomani della fine del mandato del Consiglio, avvii le procedure per la gestione straordinaria del Sindacato di cui al nono comma dell'art. 19. 

 

GESTIONE SOCIALE

Art. 31

         L'esercizio sociale si chiude alla fine dell'anno solare. Le entrate Sociali sono costituite dalle quote degli iscritti, dagli importi netti di eventuali iniziative del Sindacato, da eventuali altri contributi o proventi.
Le spese ordinarie sono effettuate direttamente dal Segretario Esecutivo fino ad un limite massimo stabilito dal Consiglio Sindacale; quelle straordinarie devono essere invece deliberate dal Consiglio  Sindacale.
I fondi sono custoditi dal Segretario Esecutivo.

Art. 32

         Alla fine di ciascun esercizio il Segretario Esecutivo procede alla compilazione del bilancio, che dovrà essere sottoposto al Comitato Esecutivo, al Consiglio Sindacale e alla Commissione di Vigilanza e quindi dal Consiglio Sindacale all'Assemblea Generale Ordinaria, corredato dalla relazione della Commissione di Vigilanza.

 

DISPOSIZIONI DI NATURA FISCALE

Art. 33

L'attività del Sindacato è svolta nei confronti degli iscritti in aderenza alle finalità istituzionali a fronte di versamenti periodici a titolo di quote o contributi associativi.
Eventuali corrispettivi specifici o quote supplementari potranno essere richiesti solo in diretta attuazione degli scopi statutari in conformità alle disposizioni di cui all'art.111,comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Art. 34

L'organizzazione e/o il patrocinio delle conferenze, studi, ricerche, relazioni ed attività analoghe al fine di promuovere l'elevazione culturale degli iscritti e il perfezionamento professionale delle categorie di cui all'art.2 saranno effettuati in aderenza ai principi statutari, con la partecipazione degli iscritti ed eventualmente di terzi, senza una specifica organizzazione, gratuitamente o dietro pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Art. 35

In tale sede è esclusa qualsiasi attività di esposizione a carattere commerciale e di pubblicità commerciale.
Il patrocinio di manifestazioni organizzate da terzi non è assunto a fronte di corrispettivi di qualsiasi genere.
E' esclusa la pubblicità relativa a manifestazioni di terzi.

Art. 36

L'eventuale organizzazione di viaggi e soggiorni sarà effettuata in conformità all'art.5,comma 1, n.4.-ter, del Dlgs. 4 dicembre 1997, n.460.

Art. 37

I contatti con Associazioni affini con scopi analoghi o complementari sono diretti alla diffusione e al confronto, nonché anche al sostegno delle finalità statutarie, senza scopo di lucro.

Art. 38

L'attività editoriale diretta o indiretta è intesa esclusivamente a diffondere, senza fine di lucro, gli scopi statutari.
Le pubblicazioni del Sindacato sono distribuite agli iscritti. Eventuali cessioni a terzi concernono esclusivamente proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli iscritti stessi, in conformità alle finalità istituzionali, nonché proprie pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro ai sensi dell'art.5, comma 1, n.4-quater, del Dlgs. 4 dicembre 1997, n.460.

Art. 39

L'assistenza economica, sociale e morale a beneficio degli iscritti di cui all'art.2 dello Statuto è fornita nell’ambito delle finalità statutarie, senza una specifica organizzazione. La stessa non si estrinseca in attività di tipo professionale o imprenditoriale di cui all'art.2195 del codice civile.
L'assistenza stessa è concessa in assenza di controprestazioni da parte dei destinatari, salvo il disposto di cui all'art. 34. In materia di applicazione dei contratti collettivi di lavoro e di legislazione sul lavoro, gli eventuali corrispettivi richiesti non potranno eccedere i costi relativi di diretta imputazione.

Art. 40

Il Sindacato non svolge attività di propaganda e promozionale dell’attività esercitata dagli iscritti, né di elaborazione meccanografica di dati contabili dell’attività medesima.

Art. 41

Il Sindacato non esercita le attività indicate nel comma 4 dell’art. 111 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, né quelle di cui all’art. 4, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 42

Gli eventuali altri contributi o proventi saranno impiegati in modo esclusivo nell'esercizio dell'attività istituzionale, per la realizzazione delle finalità stabilite dallo Statuto.
Gli stessi sono assunti a titolo di liberalità e non costituiscono controprestazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dall'Associazione, salvo i casi di raccolte pubbliche, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
In tali casi potranno essere effettuate anche offerte di beni di modico valore o servizi ai sovventori, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.108, comma 2-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

Art. 43

Gli importi netti di eventuali iniziative del Sindacato, i contributi ed i proventi non derivano da attività di tipo professionale o imprenditoriale di cui all'art.2195 del codice civile, né dalle attività di cui all'art.111, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 e di cui all'art.4,comma 5, del D.P.R 26 ottobre 1972, n.633.

Art. 44

La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.

Art. 45

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 46

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell'associazione medesima.
E' esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.

 

VARIE

Art. 47

         Per ciò che non sia stato previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni in materia del Codice Civile.

Art. 48

         Il Consiglio Sindacale ha la facoltà di compilare appositi regolamenti per l'ulteriore disciplina dell'attività sindacale purché essi non siano in contrasto con lo Statuto. Non ha tale  facoltà per quanto riguarda la Commissione di Vigilanza.

Art. 49

         Lo Statuto può essere modificato soltanto su deliberazione dell'Assemblea Straordinaria adottata a maggioranza di due terzi di voti, con previa iscrizione al n. 1 dell'ordine del giorno.

 

 

Statuto approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci

Roma, 22 febbraio 2012